1. Le elezioni del presidente della regione, dei presidenti delle province, del consiglio regionale e dei consigli provinciali avvengono secondo la disciplina prevista dalla legge regionale statutaria di cui all'articolo 24, nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e conformemente ai seguenti criteri:
a) il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 12.500 abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento della popolazione;
b) il territorio è suddiviso in circoscrizioni elettorali e viene disciplinata la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti;
c) gli organi di cui al comma 1 sono eletti, in un unico turno elettorale, a suffragio universale, diretto, uguale, libero e segreto;
d) gli organi di cui al comma 1 sono eletti per cinque anni, con decorrenza dalla data delle elezioni;
e) il presidente della regione non ricopre la carica di consigliere regionale; i presidenti delle province non ricoprono la carica di consigliere provinciale;
f) sono eleggibili tutti gli elettori che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione; sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione e i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali;
g) sono previste forme di incentivazione per la partecipazione delle donne alle consultazioni elettorali;
h) ogni lista o coalizione di liste che partecipa alle elezioni del consiglio regionale
i) nell'ambito di ciascuna lista o coalizione di liste, la candidatura di presidente della regione è collegata a quella dei rispettivi candidati presidenti di ciascuna provincia in modo che il voto viene espresso cumulativamente nei confronti del presidente della regione e del presidente di ciascuna provincia;
l) al momento del deposito della candidatura a presidente della regione, sono indicati il nominativo del vicepresidente della regione ai fini di cui all'articolo 38 e il nominativo degli assessori;
m) al momento del deposito della candidatura a presidente della provincia, è indicato il nominativo del vicepresidente della provincia; le disposizioni di cui all'articolo 39 si applicano anche ai consigli provinciali;
n) non è ammesso esprimere voto disgiunto;
o) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che hanno raggiunto il 4 per cento dei voti su base regionale, ancorché aderenti a una coalizione di liste;
p) è eletto, rispettivamente, presidente della regione e presidente della provincia il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti;
q) l'assegnazione dei seggi, nell'ambito del consiglio regionale e del consiglio provinciale, avviene assegnando la maggioranza dei seggi alla lista o alla coalizione di liste vincenti e procedendo alla ripartizione proporzionale dei seggi rimanenti alle liste o alle coalizioni di liste abbinate ai candidati presidente della regione e presidente della provincia non eletti;
r) la ripartizione dei seggi alle liste che compongono una coalizione avviene in proporzione ai voti di lista ricevuti;
s) è eletto consigliere provinciale chi ha riportato il maggiore numero di preferenze
t) è eletto consigliere regionale il consigliere provinciale che, nell'ambito del numero di consiglieri regionali assegnati alla singola lista o coalizione di liste per ciascuna provincia, ha riportato il maggiore numero di preferenze personali;
u) nell'ipotesi di scioglimento di un consiglio provinciale si provvede, entro tre mesi, al rinnovo delle operazioni elettorali a livello provinciale, con conseguente surroga per la rimanente durata della legislatura dei consiglieri regionali decaduti;
v) nell'ipotesi di scioglimento di due o più consigli provinciali, si provvede entro tre mesi al rinnovo delle operazioni elettorali a livello regionale.