Art. 23.
(Sistema elettorale).

      1. Le elezioni del presidente della regione, dei presidenti delle province, del consiglio regionale e dei consigli provinciali avvengono secondo la disciplina prevista dalla legge regionale statutaria di cui all'articolo 24, nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e conformemente ai seguenti criteri:

          a) il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 12.500 abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento della popolazione;

          b) il territorio è suddiviso in circoscrizioni elettorali e viene disciplinata la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti;

          c) gli organi di cui al comma 1 sono eletti, in un unico turno elettorale, a suffragio universale, diretto, uguale, libero e segreto;

          d) gli organi di cui al comma 1 sono eletti per cinque anni, con decorrenza dalla data delle elezioni;

          e) il presidente della regione non ricopre la carica di consigliere regionale; i presidenti delle province non ricoprono la carica di consigliere provinciale;

          f) sono eleggibili tutti gli elettori che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione; sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione e i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali;

          g) sono previste forme di incentivazione per la partecipazione delle donne alle consultazioni elettorali;

          h) ogni lista o coalizione di liste che partecipa alle elezioni del consiglio regionale

 

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deve partecipare alle elezioni dei consigli provinciali in tutte le quattro province;

          i) nell'ambito di ciascuna lista o coalizione di liste, la candidatura di presidente della regione è collegata a quella dei rispettivi candidati presidenti di ciascuna provincia in modo che il voto viene espresso cumulativamente nei confronti del presidente della regione e del presidente di ciascuna provincia;

          l) al momento del deposito della candidatura a presidente della regione, sono indicati il nominativo del vicepresidente della regione ai fini di cui all'articolo 38 e il nominativo degli assessori;

          m) al momento del deposito della candidatura a presidente della provincia, è indicato il nominativo del vicepresidente della provincia; le disposizioni di cui all'articolo 39 si applicano anche ai consigli provinciali;

          n) non è ammesso esprimere voto disgiunto;

          o) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che hanno raggiunto il 4 per cento dei voti su base regionale, ancorché aderenti a una coalizione di liste;

          p) è eletto, rispettivamente, presidente della regione e presidente della provincia il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti;

          q) l'assegnazione dei seggi, nell'ambito del consiglio regionale e del consiglio provinciale, avviene assegnando la maggioranza dei seggi alla lista o alla coalizione di liste vincenti e procedendo alla ripartizione proporzionale dei seggi rimanenti alle liste o alle coalizioni di liste abbinate ai candidati presidente della regione e presidente della provincia non eletti;

          r) la ripartizione dei seggi alle liste che compongono una coalizione avviene in proporzione ai voti di lista ricevuti;

          s) è eletto consigliere provinciale chi ha riportato il maggiore numero di preferenze

 

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personali, nel limite dei seggi assegnati alla singola lista;

          t) è eletto consigliere regionale il consigliere provinciale che, nell'ambito del numero di consiglieri regionali assegnati alla singola lista o coalizione di liste per ciascuna provincia, ha riportato il maggiore numero di preferenze personali;

          u) nell'ipotesi di scioglimento di un consiglio provinciale si provvede, entro tre mesi, al rinnovo delle operazioni elettorali a livello provinciale, con conseguente surroga per la rimanente durata della legislatura dei consiglieri regionali decaduti;

          v) nell'ipotesi di scioglimento di due o più consigli provinciali, si provvede entro tre mesi al rinnovo delle operazioni elettorali a livello regionale.